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MAGGIORANZA IN ASSEMBLEA

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Pubblicato da CONSIMMOBILIARE in News · Sabato 01 Giu 2024
La Corte di Cassazione della sentenza  del 12 novembre 2020 n. 25558 ha evidenziato che il funzionamento  dell’assemblea è disciplinato dall’art. 1136 cc e dagli artt. 66 e 67  disp. Att. C.c. che individuato nel principio maggioritario la regola  d’applicare. Pertanto, la regola di cui all’art. 1136 comma 3 cc va  interpretata nel senso che la delibera è approvata nel caso in cui  votino a favore la maggioranza degli intervenuti che rappresentino  almeno la metà del valore dell’edificio, sempre che non abbiano votato  contro l’approvazione un valore proprietario maggiore rispetto a coloro  che abbiano votato a favore.
In altre parole, coloro che hanno  votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore  proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore.

Inoltre,  la Corte evidenzia che il singolo condomino vale per una testa, sia che  intervenga all'assemblea personalmente che a mezzo delegato. Ne  consegue che il delegato, che sia anche proprietario esclusivo, “pesa”  per quanti sono i soggetti che gli hanno conferito potere  rappresentativo.  Nel caso in cui, invece, il soggetto rappresenta più  unità immobiliare va considerato come una sola testa (In tal senso Trib.  Verona 15 ottobre 2019).


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