RITENUTA BONIFICI PER BONUS

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RITENUTA BONIFICI PER BONUS

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Pubblicato da CONSIMMOBILIARE in NEWS · 11 Aprile 2024
Dal 1° Marzo 2024 è operativa una delle misure restrittive che la Legge di Bilancio per il 2024 ha inserito in materia di Superbonus e bonus edilizi.
Dal 1° Marzo 2024 è operativa una delle misure restrittive che la Legge di Bilancio per il 2024 ha inserito in materia di Superbonus e bonus edilizi.
La ritenuta si  applica a tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o  connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare (ad esempio bonus mobili, Superbonus, ecc.).

La  ritenuta sul bonifico parlante è stata introdotta, con un'aliquota del  10%, dalla manovra estiva del 2010 per la stabilizzazione finanziaria e  la competitività economica (DL 78/2010).

Successivamente la manovra correttiva del 2011 (DL 98/2011) ha abbassato la ritenuta al 4%.

Infine la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha elevato dal 4% all'8% l'aliquota della ritenuta sui bonifici.

In  particolare l'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010, rubricato "Contrasto  di interessi" recita che le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari,  con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi  ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

La situazione è rimasta invariata per molto tempo ma da oggi la situazione cambia.

L'articolo 1, al comma 88, della Legge di Bilancio 2024, ha modificato l'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, portando  dall'8% all'11% l'aliquota della ritenuta d'acconto sull'imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici per i bonus edilizi.
  
L'Agenzia  delle Entrate ha spiegato che la base imponibile sulla quale effettuare  la ritenuta deve essere calcolata forfettariamente scorporando  dall'importo del bonifico ricevuto il 22% relativo all'imposta Iva.  Indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario del  bonifico parlante.

La disposizione si applica a decorrere da oggi 1° marzo 2024. Le indicazioni precise e dettagliate su come compilare il bonifico parlante sono contenute nella circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 dell'Agenza delle Entrate.



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